Art. 29.

      1. I laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi, il saggio degli stessi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
      2. I laboratori di cui al comma 1 devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento.
      3. I laboratori di cui al comma 1 devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione.
      4. I laboratori interessati all'abilitazione alla effettuazione delle analisi previste dal regolamento devono presentare apposita domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione comprovante:

          a) l'accreditamento da parte di un organismo di cui al comma 2;

          b) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;

 

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          c) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali è richiesta l'abilitazione.

      5. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

          a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o in società con terzi, qualsiasi attività di commercio o di lavorazione nel settore dei metalli preziosi;

          b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non sono per conto del laboratorio stesso;

          c) rispetto del segreto professionale.

      6. La vigilanza e il controllo sui laboratori di cui al presente articolo sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento di cui al comma 2.
      7. Le camere di commercio competenti esercitano la vigilanza amministrativa sulla conservazione, da parte dei laboratori abilitati, dell'accreditamento di cui al comma 2.